D.P.R. 77/2001
Art. 39 — Ricorsi
Art. 39. Ricorsi 1. Gli interessati hanno il diritto di ricorrere in sede giurisdizionale contro le decisioni dell'Autorita' secondo le procedure stabilite nell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nella legge 21 luglio 2000, n. 205. Note all'art. 39: - L'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, reca "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente: "26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.". - La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca: "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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