D.P.R. 77/2001
Art. 29 — Fornitura di servizi supplementari
Art. 29. Fornitura di servizi supplementari 1. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi di telefonia vocale e detengono un significativo potere di mercato o sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono un significativo potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato V, parte 2. 2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, l'Autorita' prende le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato V, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza. 3. L'Autorita' stabilisce le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato V, parte 2, tenendo conto dello sviluppo della rete, della domanda del mercato e del progresso della normalizzazione, e provvede alla loro pubblicazione come indicato all'articolo 25, comma 3. 4. Qualora il servizio di portabilita' del numero non sia ancora operativo, gli organismi di telecomunicazioni provvedono affinche', per almeno sessanta giorni dalla data in cui un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio. L'Autorita' provvede affinche' eventuali addebiti relativi alla fornitura di tali servizi siano ragionevoli. Note all'art. 29: - Si veda in note all'art. 20.
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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