D.P.R. 77/2001
Art. 23 — Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete
Art. 23. Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete 1. Gli organismi sono tenuti ad assicurare che gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano: a) collegare e utilizzare apparecchiature terminali conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti; b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c), a meno che essi non decidano diversamente; c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il 112 e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale. 2. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano che gli utenti dei servizi di comunicazioni mobili e personali possano accedere ai servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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