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D.P.R. 77/2001

Art. 23 — Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/23parte di D.P.R. 77/2001
Art. 23. Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete 1. Gli organismi sono tenuti ad assicurare che gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano: a) collegare e utilizzare apparecchiature terminali conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti; b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c), a meno che essi non decidano diversamente; c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il 112 e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale. 2. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano che gli utenti dei servizi di comunicazioni mobili e personali possano accedere ai servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

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