D.P.R. 77/2001
Art. 19 — Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici
Art. 19. Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici 1. L'Autorita' e' tenuta a garantire che, in ambito nazionale, almeno un organismo di telecomunicazioni soddisfi tutte le richieste ragionevoli di collegamento alle reti telefoniche pubbliche fisse in un punto fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi designando, se necessario, piu' operatori affinche' sia coperto l'intero territorio, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. 2. Il collegamento fornito nell'ambito del servizio universale deve essere idoneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, a consentire agli utenti di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e di dati. Note all'art. 19: - Si vedano note all'art. 18.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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