D.P.R. 77/2001
Art. 12 — Controllo dell'Autorita'
Art. 12. Controllo dell'Autorita' 1. L'Autorita' stabilisce la procedura per decidere, caso per caso e nel piu' breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi aventi significativo potere di mercato a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilita' delle prestazioni delle linee affittate, in base ai presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. L'Autorita' puo' autorizzare a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di utilizzazione. L'Autorita' garantisce la trasparenza della procedura. La decisione e' adottata sentite le parti interessate, e' debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dalla sua adozione; essa e' esecutiva dopo la notifica agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un organo giurisdizionale. 2. Gli organismi di telecomunicazioni devono rispettare il principio di non discriminazione nella fornitura di linee affittate. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate a terzi con le stesse condizioni e con la stessa qualita' con cui forniscono i propri servizi o quelli delle proprie affiliate o associate. 3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazioni ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le condizioni economiche e le condizioni di fornitura pubblicate, puo' modificare tali condizioni previa specifica autorizzazione dell'Autorita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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