D.P.R. 445/2000
Art. 44 — (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
Art. 44. (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando cio' sia indispensabile.
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Inserisce · 1
- L. 183/11 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Lautoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'art. 44-bis.
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