D.P.R. 445/2000
Art. 42 — (R) Certificati di abilitazione
Art. 42. (R) Certificati di abilitazione 1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attivita', ancorche' definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
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