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D.P.R. 445/2000

Art. 31 — (L) Atti non soggetti a legalizzazione

ELI /it/dpr/2000/12/28/445/art/31parte di D.P.R. 445/2000
Art. 31. (L) Atti non soggetti a legalizzazione 1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

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