D.P.R. 444/2000
Art. 66
Articolo 66 (R) Specificazione dell'informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali 1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
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