Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 444/2000Art. 57
D.P.R. 444/2000

Art. 57

ELI /it/dpr/2000/12/28/444/art/57parte di D.P.R. 444/2000
Articolo 57 (R) Numero di protocollo 1. Il numero di protocollo e' progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione e rinnovata ogni anno solare.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 444/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 56 Art. 58 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.