D.P.R. 444/2000
Art. 44
Articolo 44 (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma I le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando cio' sia indispensabile.
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