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D.P.R. 444/2000

Art. 25 — (R) Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

ELI /it/dpr/2000/12/28/444/art/25parte di D.P.R. 444/2000
Art. 25. (R) Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, e' sostituita dalla firma digitale, in conformita' alle norme del presente testo unico. 2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

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