D.P.R. 444/2000
Art. 14
Articolo 14 (R) Trasmissione del documento informatico 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 82/03 — Codice dell'amministrazione digitale.autoritativoha disposto (con l'art. 75, comma 3) l'abrogazione dell'art. 14.
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