D.P.R. 283/2000
Art. 8 — Autorizzazione ad alienare particolari categorie di beni
Art. 8. Autorizzazione ad alienare particolari categorie di beni 1. Qualora l'alienazione riguardi immobili in atto destinati ad uso abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione ad alienare prescinde dalla presentazione del programma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione perseguiti, di cui all'articolo 7, comma 1, e si limita ad indicare gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle alienazioni di porzioni di edifici quando ricorrano le seguenti condizioni: a) la proprieta' dell'edificio appartenga, in misura non inferiore al settantacinque per cento del valore economico, a soggetti privati o ad enti pubblici non territoriali; b) la porzione da alienare non costituisca l'unica parte dell'edificio a rivestire interesse artistico e storico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 42/01 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della leggeautoritativoha disposto (con l'art. 184) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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