D.P.R. 283/2000
Art. 19 — Immobili di interesse artistico e storico dello Stato
Art. 19. Immobili di interesse artistico e storico dello Stato 1. Nell'ambito dei processi, previsti dalla normativa vigente, di dismissione o di valorizzazione di beni immobili appartenenti allo Stato, le amministrazioni statali procedenti inviano al Ministero l'elenco contenente i dati identificativi degli immobili interessati. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, il Ministero individua gli immobili che manifestamente non rivestono interesse artistico e storico e quelli la cui alienazione o conferimento in concessione o in convenzione sono soggetti ad autorizzazione, a norma dei commi da 3 a 7, assicurando il proprio concerto ove previsto. 3. La richiesta di autorizzazione e' presentata al Soprintendente regionale territorialmente competente, accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche del bene, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione e' corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica. 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione e al conferimento in concessione o in convenzione degli immobili riconosciuti di interesse artistico e storico e' disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II, Sezioni II e III, e nel Capo III di questo regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, relative all'esercizio del diritto di prelazione. 5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 8 e 14, le amministrazioni di cui al comma 1 possono limitarsi ad indicare nella richiesta di autorizzazione gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), o all'articolo 14, comma 1, lettere a), c) e d). Le misure di conservazione sono prescritte dal Soprintendente con i provvedimenti indicati negli articoli 10 e 16. 6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 per le richieste di autorizzazione relative all'alienazione dei seguenti beni in uso all'amministrazione militare: a) le installazioni militari e le caserme edificate con tale destinazione; b) gli edifici utilizzati per alloggiare i militari e le loro famiglie; c) i magazzini; d) i depositi di munizioni ed esplosivi, i depositi di carburante; e) le stalle; f) i poligoni di tiro e le aree addestrative. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il Soprintendente regionale puo' disporre l'applicazione delle procedure dettate dall'articolo 7 qualora gli immobili rivestano eccezionale interesse storico-artistico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 42/01 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della leggeautoritativoha disposto (con l'art. 184) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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