Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 283/2000Art. 16
D.P.R. 283/2000

Art. 16 — Contenuto dell'autorizzazione

ELI /it/dpr/2000/09/07/283/art/16parte di D.P.R. 283/2000
Art. 16. Contenuto dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione pregiudichi la conservazione, l'integrita' e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilita' della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico. 2. L'autorizzazione e' rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui all'articolo 14 ed approvate dal Soprintendente regionale. 3. Ai fini indicati nel comma 1, l'autorizzazione puo' contenere la prescrizione aggiuntiva di particolari misure per la tutela del bene. In particolare deve contenere, ove non previsto dalla richiesta di autorizzazione, il divieto di subconcessione. 4. Ove le richieste di autorizzazione siano accompagnate dai progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione vale anche come approvazione dei progetti stessi.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 283/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.