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D.P.R. 283/2000

Art. 12 — Diritto di prelazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali

ELI /it/dpr/2000/09/07/283/art/12parte di D.P.R. 283/2000
Art. 12. Diritto di prelazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha facolta' di acquistare i beni per i quali e' avanzata richiesta di autorizzazione all'alienazione da parte di regioni, province e comuni, al prezzo di base d'asta. 2. Ove non vi sia accordo tra Ministero e l'ente alienante, ovvero in caso di mancata indicazione del prezzo, il valore del bene e' stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. 3. Il diritto di prelazione e' esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione ad alienare ed il relativo provvedimento e' notificato all'alienante. 4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante, il Ministero ha facolta' di esercitare la prelazione a norma degli articoli 59, 60 e 61 del testo unico. In tali ipotesi, l'ente alienante denuncia la vendita entro sessanta giorni. Note all'art. 12: - Gli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono i seguenti: "Art. 59. Diritto di prelazione (legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40). - 1. Il Ministero ha facolta' di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal Ministero. 3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa e' stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. 4. La determinazione della commissione e impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'. 5. Il diritto di prelazione puo' essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento". "Art. 60. Condizioni della prelazione (legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g). - 1. Il diritto di prelazione e' esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'art. 58. 2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione. 3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione e' inefficace ed all'alienante e' vietato effettuare la consegna della cosa. 4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. 5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto". "Art. 61. Esercizio della prelazione (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5). - 1. Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia sul proprio bollettino ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo. 2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante. 3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'art. 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente".

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