D.P.R. 318/1997
Art. 9 — Separazione contabile
Art. 9. Separazione contabile 1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione od altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorita' come organismo detentore di una notevole forza di mercato, e' obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilita' separata per ogni attivita' svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attivita' di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attivita' di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire ne' agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato. 2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, e' obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilita' separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attivita' svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attivita' di telecomunicazioni. L'organismo e' inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attivita' avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorita' puo', anche sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attivita' di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire. 3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, e' obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilita' separata in relazione alla sua attivita' di fornitore di capacita' di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi. 4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorita' informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorita' puo' pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale. 5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorita' e da questa incaricato, verifica, salvo il disposto dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformita' in tal senso e' trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorita'. Il costo della suddetta verifica e' da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera u)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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