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D.P.R. 318/1997

Art. 23 — Competenze

ELI /it/dpr/1997/09/19/318/art/23parte di D.P.R. 318/1997
Art. 23. Competenze 1. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti dal medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni. 2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri consultivi competenti l'una nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, l'altra nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalita' qualificate nominate dal Ministro delle comunicazioni. 3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche relative all'installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche ed economiche rela- tive alla prestazione di servizi nel settore di competenza.

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