D.P.R. 318/1997
Art. 15 — Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni
Art. 15. Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni 1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai fornitori di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante e della linea collegata, nonche' alle chiamate a fini pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e nei relativi decreti legislativi di attuazione. Nota all'art. 15: - Per le leggi numeri 675 e 676/1996, vedere nota all'art. 12.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera u)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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