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D.P.R. 420/1995

Art. 7 — Obblighi

ELI /it/dpr/1995/09/04/420/art/7parte di D.P.R. 420/1995
Art. 7. Obblighi 1. Le variazioni attinenti ai servizi offerti di cui agli articoli 4 e 5 nonche' quelle concernenti i dati di cui all'art. 6, comma l, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero, nei successivi trenta giorni, puo', motivatamente, vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi. 2. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in conformita' alla legislazione vigente. 3. Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura dei servizi debbono essere rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente a norma dell'art. 1341 del codice civile.

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