D.P.R. 420/1995
Art. 14 — Fatturazione
Art. 14. Fatturazione 1. In caso di accesso ai servizi videotex e audiotex da parte di utente munito di "parola chiave", i gestori dei centri possono demandare al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, previ accordi tecnici ed economici, il compito della fatturazione all'utenza del prezzo relativo alla fornitura delle informazioni o delle prestazioni. 2. In caso di accesso generalizzato da parte di qualunque utente telefonico ai centri videotex e audiotex, le operazioni di contabilizzazione e di fatturazione delle informazioni e prestazioni fruite sono effettuate dal gestore della rete pubblica di telecomunicazioni; questo ultimo provvede a riconoscere ai fornitori dei servizi videotex e audiotex, sulla base delle risultanze documentate dei dispositivi di tassazione dello stesso gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, quanto dovuto dagli utenti, al netto degli oneri di contabilizzazione e di fatturazione. 3. I fornitori di informazioni e di prestazioni, che svolgono vendita di beni e servizi attraverso i centri videotex e audiotex, sono tenuti ad effettuare direttamente la fatturazione di detti beni e servizi ai propri clienti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera o)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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