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D.P.R. 420/1995

Art. 1 — Ambito della liberalizzazione

ELI /it/dpr/1995/09/04/420/art/1parte di D.P.R. 420/1995
Art. 1. Ambito della liberalizzazione 1. Nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni ai quali si applica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, sono liberalizzati tutti i servizi diversi dal servizio di telefonia vocale come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103. 2. Sono compresi fra i servizi liberalizzati i servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2. 3. Per l'offerta dei servizi liberalizzati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati esclusivamente collegamenti commutati o diretti della rete pubblica. AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi deIl'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, adottato in base all'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.

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