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D.P.R. 595/1993

Art. 6 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/6parte di D.P.R. 595/1993
Art. 6. 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "9. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi, oltre ai documenti indicati negli articoli 4 e 8, anche copia dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929". Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria: "Art. 9. - Alla domanda di brevetto per marchi collettivi, deve unirsi, oltre i documenti indicati nei prescritti articoli 4 e 8, anche copia delle norme statutarie di cui all'art. 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929".

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