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D.P.R. 595/1993

Art. 4 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/4parte di D.P.R. 595/1993
Art. 4. 1. Nel comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevettazioni" e' sostituita con la parola "registrazioni" e la parola "merci" e' sostituita con la parola "servizi". Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 6. - L'esemplare della riproduzione del marchio, da applicare sulla dichiarazione di protezione, ottenuto con mezzi meccanici su carta bianca comune, deve avere dimensioni non superiori a quelle della carta bollata, margini esclusi. L'esemplare della riproduzione del marchio non puo' contenere alcun richiamo o riferimento a eventuali registrazioni o a brevetti di invenzione o di modelli industriali, neppure se riguardano i prodotti o servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere".

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