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D.P.R. 595/1993

Art. 28 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/28parte di D.P.R. 595/1993
Art. 28. 1. Nel comma 3 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "Bollettino dei brevetti" e' sostituita con l'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi". Nota all'art. 28: - Si trascrive il testo dell'art. 61 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 61. - La commissione decide dopo che il ricorrente si e' allontanato. Il relatore, od altro membro della commissione, e' incaricato di stendere la sentenza. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della commissione, all'interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi nella sola parte dispositiva, salva la facolta' della commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio. Il ricorrente, puo' sempre ottenere copia delle sentenze a sue spese pagando le tasse di bollo, e i diritti di segreteria".

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