Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 595/1993Art. 23
D.P.R. 595/1993

Art. 23 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/23parte di D.P.R. 595/1993
Art. 23. 1. Il n. 2) del comma 2 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "2) il cognome e nome del titolare del marchio e l'indicazione del numero e della data della registrazione". Nota all'art. 23: - Si trascrive il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dall'art. 14 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, e dal decreto qui pubblicato: "Art. 44. - La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo. La domanda deve contenere: 1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia; 2) il cognome e nome del titolare del marchio e l'indicazione del numero e della data della registrazione; 3) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto; 4) l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 595/1993 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22 Art. 24 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.