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D.P.R. 595/1993

Art. 21 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/21parte di D.P.R. 595/1993
Art. 21. 1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' abrogato. Nota all'art. 21: - Si trascrive il testo dell'art. 42 del D.P.R. n. 795/1948, abrogato dal decreto qui pubblicato: "Art. 42. - Le istanze intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva della rata di tassa per secondo decennio, pagate incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all'Ufficio centrale dei brevetti. Alle istanze stesse che prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unita l'attestazione di versamento per l'importo della tassa e sopratassa dovuta".

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Abroga · 1

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