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D.P.R. 447/1988

Art. 89 — Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/89parte di D.P.R. 447/1988
Art. 89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. 2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.

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