D.P.R. 447/1988
Art. 746 — Effetti sull'esecuzione nello Stato
Art. 746. Effetti sull'esecuzione nello Stato 1. L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima. 2. La pena non puo' piu' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa e' stata interamente espiata. Visto, Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI
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