D.P.R. 447/1988
Art. 719 — Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
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