D.P.R. 447/1988
Art. 709 — Sospensione della consegna Consegna temporanea
Art. 709. Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero 1. L'esecuzione dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalita'. 2. Il ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.
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