D.P.R. 447/1988
Art. 692 — Spese della custodia cautelare
Art. 692. Spese della custodia cautelare 1. Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia. 2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata. 3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 692.
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