D.P.R. 447/1988
Art. 685 — Uffici del casellario giudiziale
Art. 685. Uffici del casellario giudiziale 1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui e' prescritta l'iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario. 2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all'estero o delle quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'art. 685.
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