D.P.R. 447/1988
Art. 674 — Revoca di altri provvedimenti
Art. 674. Revoca di altri provvedimenti 1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
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