D.P.R. 447/1988
Art. 667 — Dubbio sull'identita' fisica della persona detenuta
Art. 667. Dubbio sull'identita' fisica della persona detenuta 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita' della persona arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga, compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria e provvede senza formalita' con ordinanza notificata all'interessato. 2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini. 3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi. 4. Contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, il condannato e il difensore. 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente.
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