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D.P.R. 447/1988

Art. 660 — Esecuzione delle pene pecuniarie

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/660parte di D.P.R. 447/1988
Art. 660. Esecuzione delle pene pecuniarie 1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. 2. Quando e' accertata la impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena e' stata rateizzata, e' convertita la parte non ancora pagata. 3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133- ter del codice penale, se essa non e' stata disposta con la sentenza di condanna ovvero puo' differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, e' disposto un nuovo differimento, altrimenti e' ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione e' stata differita. 4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalita' delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. 5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

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