D.P.R. 447/1988
Art. 66 — Verifica dell'identita' personale dell'imputato
Art. 66. Verifica dell'identita' personale dell'imputato 1. Nel primo atto cui e' presente l'imputato, l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalita' e quant'altro puo' valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalita' o le da' false. 2. L'impossibilita' di attribuire all'imputato le sue esatte generalita' non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorita' procedente, quando sia certa l'identita' fisica della persona. 3. Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.
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