D.P.R. 447/1988
Art. 650 — Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penali
Art. 650. Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penali 1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. 2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.
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