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D.P.R. 447/1988

Art. 644 — Riparazione in caso di morte

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/644parte di D.P.R. 447/1988
Art. 644. Riparazione in caso di morte 1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. 2. A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma e' ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona. 3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnita' prevista dall'articolo 463 del codice civile.

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