D.P.R. 447/1988
Art. 641 — Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto
Art. 641. Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto 1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
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