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D.P.R. 447/1988

Art. 635 — Sospensione dell'esecuzione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/635parte di D.P.R. 447/1988
Art. 635. Sospensione dell'esecuzione 1. La corte di appello puo' in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. 2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.

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