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D.P.R. 447/1988

Art. 623 — Annullamento con rinvio

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/623parte di D.P.R. 447/1988
Art. 623. Annullamento con rinvio 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622: a) se e' annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento; b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604 comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado; c) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale, il giudizio e' rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini; d) se e' annullata la sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

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