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D.P.R. 447/1988

Art. 616 — Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilita' del ricorso

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/616parte di D.P.R. 447/1988
Art. 616. Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilita' del ricorso 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto e' condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile, la parte privata e' inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. Nello stesso modo si puo' provvedere quando il ricorso e' rigettato.

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