D.P.R. 447/1988
Art. 611 — Procedimento in camera di consiglio
Art. 611. Procedimento in camera di consiglio 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. 2. Nello stesso modo la corte procede quando e' stata richiesta la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso. Se non dichiara l'inammissibilita', la corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 611, rubrica, comma 1 e l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1 sexies all'art. 611.
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