D.P.R. 447/1988
Art. 609 — Cognizione della corte di cassazione
Art. 609. Cognizione della corte di cassazione 1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. 2. La corte decide altresi' le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
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