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D.P.R. 447/1988

Art. 600 — Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/600parte di D.P.R. 447/1988
Art. 600. Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili 1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 540 comma 1 ovvero l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio. 2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione. 3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello puo' disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.

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