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D.P.R. 447/1988

Art. 594 — Appello del pubblico ministero

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/594parte di D.P.R. 447/1988
Art. 594. Appello del pubblico ministero 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura.

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