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D.P.R. 447/1988

Art. 588 — Sospensione della esecuzione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/588parte di D.P.R. 447/1988
Art. 588. Sospensione della esecuzione 1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato e' sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti. 2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di liberta' personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

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