D.P.R. 447/1988
Art. 581 — Forma dell'impugnazione
Art. 581. Forma dell'impugnazione 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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Inserisce · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera d)) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 581.
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 89, comma 3) la modifica dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater.
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